Chi è il medico competente?

Il medico competente, specialista in medicina del lavoro, come imposto dal testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro D.Lgs 81/2008, è un medico specializzato e iscritto nelle liste nazionali, il cui compito è quello di valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro.  La nomina del medico competente è obbligatoria.


L’ obbligo del medico competente, è stata ribadita dal testo unico in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08, per tutte le categorie di rischio (art. 3 Dl.gs 81/2008), al fine di tutelare i lavoratori esposti ai rischi della mansione specifica.

Quasi tutte le tipologie di lavoratori, hanno l’ obbligo di essere sottoposti periodicamente, a sorveglianza sanitaria.Sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, a seguito della quale, lo stesso, dovrà stilare protocolli sanitari adeguati.

Ma i compiti del medico competente, non solo solo quelli di sorveglianza sanitaria. Qui trovi tutte le attività che spettano al medico competente secondo il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

La mancata nomina del medico competente, da parte del datore di lavoro o del preposto, è punita con sanzioni amministrative e penali.

 

Quali sono i requisiti di un medico competente per poter esercitare?


Il Medico competente, come da disposizioni del testo unico in materia di sicurezza sul D.Lgs n° 81 del 9 Aprile ’08
, Art. 2 lettera h, è cosi definito:

  • «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e’ nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;”

 

L’ Art. 38 (Titoli e requisiti del medico competente) del suddetto D.Lgs riporta:

  • 1. Per svolgere le funzioni di medico competente e’ necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
    a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
    b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
    c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
    d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
  • 2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivita’ di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivita’ per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attivita’.
  • 3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e’ altresi’ necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».